
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 472 del
2007, proposto da:
Salvatore Enrico CALTAGIRONE, Pippo FEMINO’,
Antonio ARCORACI, Giuseppa ILACQUA, Santo AVENA,
Daniela LA SPADA, Antonino BARRESI, Giuseppina
REALE, Domenica AVENA, Maria IANNELLO, Antonino
LA MALFA, Maria CICCIARI, Giuseppa ALESCI,
rappresentati e difesi dagli avv. Carmelo
Briguglio, Vincenzo Mandanici, con domicilio
eletto presso la Segreteria del TAR Catania;
contro
Comune di Terme Vigliatore , in persona del
legale rappresentante pro tempore rappresentato
e difeso dall'avv. Giovanni Marchese, con
domicilio eletto presso Nicola Natullo in
Catania, viale XX Settembre,43;
Commissione Straordinaria Gestione Comune Terme
Vigliatore; Ministero dell'Interno, Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente, rappresentati
e difesi dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata per legge in Catania, via Vecchia
Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) della deliberazione della Commissione
Straordinaria n. 219 registro delibere del
30.11.2006, adottata dalla Commissione
Straordinaria per la gestione del Comune ex DPR
23.12.2005, pubblicata sulla GURI 14.1.2006 n.
11, con la quale è stato disposto l’annullamento
d’ufficio in autotutela della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 40 del 2.8.2005 con la
quale era stato approvato il Piano di
lottizzazione sito in c.da 5. Paolino in zona C4
del PRG, della relativa convenzione stipulata
tra il Comune ed i lottizzanti in data 21.9.2005
e di ogni altro atto presupposto e/o
conseguenziale rispetto al suddetto atto
deliberativo;
2) dei pareri della C.EC resi con verbale n. 10
del 29.6.2006 e con verbale n. 21 del
16.11.2006; della relazione del Responsabile
dell’U.T..C. e della relazione dell’esperto
dell’ente del 13.11.2006 (delle quali non si
conosce il contenuto) richiamate nei
predetti verbali della C.E.C., nonché dì ogni
altro atto presupposto, connesso e/o
consequenziale..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Comune di Terme Vigliatore (Me);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
Viste le memorie difensive;
Vista l’OCI n. 160/2008 e la documentazione
depositata in adempimento degli incombenti
istruttori;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
26/03/2009 il Primo Referendario Agnese Anna
Barone e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue:
FATTO
Con deliberazione n. 40 del 02/08/2005 il
Consiglio Comunale di Terme Vigliatore approvava
il piano di lottizzazione per la realizzazione
di edifici residenziali su aree di proprietà dei
ricorrenti ubicate in c.da san Paolino; in data
21/09/2005 veniva sottoscritta la relativa
convenzione di lottizzazione.
In seguito allo scioglimento dell’ente locale
(DPR del 23/12/2008)
e all’insediamento della commissione
straordinaria di gestione venivano riesaminati
alcuni piani di lottizzazione in contrasto con
il PRG e tra questi quello in esame nei
confronti del quale si rilevava la mancanza di
un sistema di rete viaria interna, la mancanza
di alcuni elaborati grafici e la mancanza di
adeguate opere di urbanizzazione primaria.
A seguito della comunicazione di avvio del
procedimento di annullamento in autotutela del
piano, i ricorrenti chiarivano le scelte
progettuali relative alla viabilità interna e
integravano la documentazione mancante.
Il Comune, con nota n. 12858 del 12/09/2006
riteneva irrilevanti i chiarimenti forniti dagli
interessati, confermando anche l’inidoneità
della documentazione prodotta e sostenendo
l’esistenza di una lottizzazione in ambito
aperto ai sensi dell’art. 14 della l.r. 71/1978.
Tale nota veniva riscontrata dai ricorrenti
(nota del 23/10/2008) i quali evidenziavano
l’insussistenza dei presupposti per
l’annullamento d’ufficio ed il completamento
delle opere di urbanizzazione primaria e
depositavano l’ulteriore documentazione
richiesta.
Con deliberazione n. 219 del 30/11/2006 la
Commissione straordinaria di gestione, recependo
il verbale n. 21/2006 della CEC annullava la
deliberazione n. 40 del 02/08/2005 e la
convenzione di lottizzazione, motivando l’atto
di ritiro sulla mancanza di opere di
urbanizzazione primaria (in particolare della
rete viaria interna da cedere gratuitamente al
Comune, collegata alla strada pubblica), sulla
carente documentazione prodotta dai proprietari
delle aree e in ragione della prevalenza del
pubblico interesse alla corretta espansione e
urbanizzazione del territorio.
Con il ricorso in esame, i ricorrenti hanno
impugnato il provvedimento di annullamento in
autotutela dell’approvazione del piano di
lottizzazione e ne hanno chiesto l’annullamento
deducendo le censure di violazione di legge ed
eccesso di potere.
In particolare i ricorrenti sostengono che
l’amministrazione, nonostante i ripetuti
chiarimenti dei progettisti, non abbia tenuto
conto delle particolari condizioni orografiche
della zona che hanno reso necessario prevedere
le sole strade residenziali di allaccio dei
lotti alla rete stradale comunale e non abbia
considerato la realizzazione di tutte le opere
di urbanizzazione in conformità al progetto
approvato. In definitiva i ricorrenti censurano
che nel procedimento di secondo grado sia
mancata un’adeguata istruttoria sulla concreta
situazione dell’area interessata dalla
lottizzazione. I ricorrenti contestano, infine,
la circostanza secondo la quale essi non
avrebbero partecipato al procedimento in modo
proficuo per eliminare le difformità contestate,
avendo integrato tutta la documentazione
richiesta dal Comune e ritengono insussistente
alcun interesse pubblico prevalente
sull’interesse privato idoneo a giustificare
l’annullamento della lottizzazione..
Il Comune intimato si è costituito in giudizio
per resistere al ricorso, sostenendo l’assoluta
mancanza di opere di urbanizzazione e la
mancanza di un sistema viario interno integrato
con la pubblica via.
L’Avvocatura dello Stato si è costituita per il
Ministero dell’Interno e per l’Assessorato
regionale TT. AA rilevando l’estraneità dei
predetti enti rispetto ai provvedimenti
impugnati.
Con ordinanza n. 160/2008 è stata disposta
verificazione ai fini di accertare i fatti
oggetto di contestazione, in particolare:
- l’esistenza, all’interno del piano, di idonee
opere di urbanizzazione;
- l’esistenza, prescindere dal piano, di idonee
opere di urbanizzazione;
- la conformità del piano di lottizzazione alla
normativa urbanistica in vigore all’epoca di
approvazione;
- la completezza della documentazione allegata
dai ricorrenti;
- l’effettiva realizzazione di opere di
urbanizzazione da parte dei ricorrenti alla data
di adozione del provvedimento impugnato e il
loro eventuale valore.
Successivamente a deposito della relazione di
verificazione, le parti hanno presentato memorie
insistendo nelle rispettive pretese.
Alla pubblica udienza del 23 marzo 2009, la
causa è stata trattenuta in decisione, come da
verbale.
DIRITTO
La controversia in esame concerne la legittimità
del provvedimento di annullamento in autotutela
delle delibera di approvazione del piano di
lottizzazione sopra precisato, in ragione
dell’inadeguata dotazione delle opere di
urbanizzazione primaria e delle carenze
documentali relativi agli elaborati progettuali
prodotti dai ricorrenti.
Sul punto, il verificatore, rispondendo agli
specifici quesiti formulati nell’OCI n.160/2008,
- dopo aver chiarito che le opere di
urbanizzazione relative al piano sono state
quantificate secondo i criteri previsti
dall’art. 32 del regolamento edilizio comunale e
che le presunte difformità degli elaborati
progettuali allegati dai ricorrenti presentano
soltanto delle “insufficienze sanabili con
l’eventuale integrazione di apposito elaborato”
- ha accertato la sostanziale conformità del
piano di lottizzazione alla normativa
urbanistica vigente all’epoca di approvazione
del piano, tenuto anche conto dell’integrale
realizzazione dei lavori di urbanizzazione
primaria.
A fronte dell’esito della predetta
verificazione, dal quale il Collegio non ravvisa
motivo di discostarsi, vengono meno i
presupposti di fatto e le motivazioni a sostegno
del provvedimento di annullamento poiché -
sebbene le norme urbanistiche (in particolare
art. 10 della NTA del PRG del Comune di Terme
Vigliatore) dispongano che nelle zone soggette a
preventiva approvazione di piani esecutivi
questi devono prevedere uno schema viario
gerarchico costituito da strade locali e di
quartiere allacciate alle strade di livello
superiore - tuttavia, alcuna norma prevede
espressamente l’ obbligatorietà della cessione
gratuita al Comune del predetto sistema viario.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal
Comune circa la frammentarietà delle aree
destinate a verde e a parcheggio, nessuna norma
urbanistica impone la riunione in unica
attrezzatura di quartiere delle opere di
urbanizzazione realizzate dai proprietari delle
aree.
Quanto alla presunta carenza documentale,
infine, questa, come riscontrato dal
verificatore, poteva essere sanata con
l’integrazione di apposito elaborato recante le
quote di progetto dei singoli fabbricati, ma non
poteva certo costituire motivo di illegittimità
della delibera di approvazione del piano.
Per quanto sopra, il Collegio ritiene che
nessuno dei rilievi formulati dalla commissione
edilizia comunale posti a base dell’annullamento
della delibera di approvazione del piano di
lottizzazione sia effettivamente sussistente e
possa legittimare l’esercizio del potere di
autotutela. Conclusivamente, il ricorso è
fondato e va accolto con conseguente
annullamento della deliberazione impugnata.
La natura della controversia costituisce giusto
motivo di compensazione delle spese di giudizio,
ad eccezione di quelle di verificazione, che
seguono la soccombenza, e che vengono liquidate
in euro 2.459,00, come da nota spese redatta
conformemente alle disposizioni del d.m.
30/05/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per la
Sicilia - sezione staccata di Catania - sezione
prima, accoglie il ricorso indicato in epigrafe
e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato.
Compensa le spese di giudizio.
Condanna il Comune di Terme Vigliatore alla
rifusione delle spese di verificazione in favore
dell’Ing. Antonino Silliato che liquida in euro
2.459,00 (duemilaquattrocentocinquantanove/00)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio
del giorno 26/03/2009 con l'intervento dei
Magistrati:
Vincenzo Zingales, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Agnese Anna Barone, Primo Referendario,
Estensore
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| L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO